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Le tutele 2025 per i lavoratori durante le emergenze climatiche

Con la conversione in legge del D.L. n. 92/2025 sono state introdotte alcuni interventi di sostegno al reddito in caso di sospensione dell'attività (Legge 1° agosto 2025, n. 113). La Legge n. 113/2025 di conversione del D.L. n. 92/2025 con l'in...

7 Agosto 2025 da Teleconsul Editore S.p.A.

Con la conversione in legge del D.L. n. 92/2025 sono state introdotte alcuni interventi di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività (Legge 1° agosto 2025, n. 113).

La Legge n. 113/2025 di conversione del D.L. n. 92/2025 con l’introduzione dell’articolo 10-bis ha varato alcune tutele per i lavoratori in casi di emergenze climatiche. Infatti, al fine di fronteggiare questi eventi, compresi quelli relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.  148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo). A tali imprese che presentano domanda di integrazione salariale si applica inoltre l’esonero dal pagamento del contributo addizionale (previsto dall’articolo 13, comma 3 del D.Lgs. n.  148 del 2015).

Per lo stesso fine e per lo stesso periodo, il trattamento (di cui all’articolo 8 della Legge n.  457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali) è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. 

In questo caso, le integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, (previsti all’articolo 8 della predetta legge n.  457/1972).

Infine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorirà l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

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